Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NIÑOS QUE ESPERAN – ONLUS

Denominazione e sede

Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “NIÑOS QUE ESPERAN – ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Rovato (Brescia), via S.Pertini, n. 18.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria, ma determina solo l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, in Italia o all’estero. L’organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Finalità

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/97.
Essa intende operare nel settore della cooperazione e del volontariato internazionale per la realizzazione di progetti di solidarietà in favore dei bambini e ragazzi in condizioni di disagio e povertà, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97 mediante la raccolta di fondi. L’Associazione si propone, in particolare, nell’ambito delle finalità suddette, di promuovere e sostenere iniziative di sostegno a favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ospitati nell’Orfanato “Niños de Cristo” di Altos San Carlos, Repubblica Dominicana.
L’Associazione, in particolare e a solo titolo esemplificativo, si impegna a svolgere, anche attraverso il sostegno finanziario, la propria opera:

  • per l’accoglienza in Italia degli ospiti dell’Orfanato “Niños de Cristo”, anche necessitanti di cure mediche ed interventi riabilitativi e/o sanitari;
  • per la promozione di progetti di volontariato per studenti o giovani che vogliano trascorrere dei periodi di tempo presso le sedi dell’Orfanato;
  • per la promozione di progetti volti a fronteggiare esigenze di ordine economico, strutturale, tecnico, sociale, educativo e sanitario dell’Orfanato;
  • per la promozione delle adozioni a distanza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere, promuovere, e/o organizzare, a mero titolo esemplificativo ed in via meramente accessoria, connessa e non prevalente ai sensi del quinto comma dell’art. 10 D. Lgs. 460/97,:

  • raccolta fondi;
  • attività teatrali, musicali, spettacoli e manifestazioni di diversa natura finalizzati alla sensibilizzazione e/o alla raccolta fondi;
  • attività nel campo del terzo settore, dell’associazionismo, dell’economia sociale, della finanza etica;
  • attività di informazione e divulgazione, sensibilizzazione, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;
  • attività educative e formative per i volontari da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
  • ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

Essa si propone di attivare le iniziative sopraelencate sia con la gestione diretta, sia con il finanziamento e la promozione di interventi in collaborazione con privati, enti, associazioni e fondazioni benefiche, che diano garanzie di efficienza e trasparenza.

E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività dell’Associazione sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, economiche, sociale o familiari di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché di cui al successive comma 3 dello stesso articolo.

Inoltre sono dirette ai soggetti componenti di collettività estere, di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) Sono previste quattro categorie di soci:

  • fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  • ordinari, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • sostenitori, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • onorari, persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Art. 8) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.

Art. 10) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Recesso ed espulsione dei soci

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea – ai sensi dell’art 1, primo comma, lett. h), D.lgs. 460/1997 – e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi sociali

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • L’organo di controllo.

Assemblea dei Soci

Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, e/o lettera cartacea e/o pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, oppure affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni esercitano il voto tramite coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • eleggere l’Organo di Controllo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sull’approvazione e/o modifica dei Regolamenti Amministrativi;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, salvo nel caso intervenga un notaio che funga da segretario.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato, per giusta causa, dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote associative e dei contributi annuali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione dei Regolamento Amministrativo che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e delle eventuali sedi secondarie e le proposte di modifica dello Statuto, entrambi da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, via e-mail, fax, raccomandata A/R, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.

È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la gestione dei rapporti bancari, con le modalità i limiti di importo e temporali definiti e deliberati dal Consiglio direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Organo di controllo

Art. 29) L’organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci e si compone da uno a tre membri effettivi. Alla prima seduta elegge il suo Presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L’organo di controllo vigila sull’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro dell’organo può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli e comunque potrà verificare almeno una volta l’anno la consistenza della cassa e della tesoreria. Provvede altresì alla redazione della relazione annuale di accompagnamento del bilancio consuntivo.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 31) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’esame dell’organo di controllo e all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.